Legge regionale 17 febbraio 2004 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;

b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;

c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;

e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

g) l'articolazione della struttura organizzativa;

h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;

i) gli uffici di supporto agli organi politici;

j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;

k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.>>.