Legge regionale 17 febbraio 2004 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione, ovvero degli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6, rimangono in capo alla Giunta regionale e, con riferimento al Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza del medesimo, le competenze attribuite, in ordine alle materie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 della legge regionale 18/1996, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, la Giunta regionale può disciplinare la specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione; con riferimento al Consiglio regionale, sino all'emanazione degli atti di autorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, l'Ufficio di Presidenza può disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.

3. Le procedure negoziali riferite al contratto collettivo di primo e secondo livello del personale regionale per il quadriennio 1998-2001, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate a compimento secondo la disciplina introdotta con la legge medesima.

4. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini <<Direzione regionale>> o <<Direttore regionale>> essi devono intendersi come, rispettivamente, <<direzione centrale>> e <<Direttore centrale>>.

5. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini <<dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità>> o <<dirigente con funzioni ispettive>> essi devono intendersi come <<Direttore di staff>>.

6. Gli incarichi di Direttore regionale per speciali servizi, anche con titolarità delle funzioni sostitutorie, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti all'incarico di Vicedirettore centrale.

7. Tra le strutture equiparate a direzione centrale rientrano anche le direzioni degli enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modifiche.