Legge regionale 17 febbraio 2004 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

Art. 1

(Riforma dell'organizzazione regionale)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformità ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.