﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 febbraio 2004

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Riforma dell'organizzazione regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformità ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:<p style="text-align: justify;">a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;</p><p style="text-align: justify;">b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.</p></p></p></body></html>