<<Art. 30
1. Le direzioni centrali costituiscono le unitā fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attivitā funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unitā di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.
2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attivitā omogenee.>>.