Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.
Art. 28
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 568 e 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, relativamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro interdirezionali di componenti esterni all'Amministrazione regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, e all'articolo 48 della medesima legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 14, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.280.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.