Art. 25
(Commissario straordinario dell'ERSA)
1. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA cui č attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; il commissario puņ provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Il commissario rimane in carica sino alla nomina degli organi di amministrazione dell'ente successore.
2. La Giunta regionale determina il compenso spettante al commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 2, L. R. 8/2004