Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.
Art. 24
1. In sede di costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'Amministrazione regionale istituisce apposite gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale che nelle medesime confluiscono, al fine di provvedere, entro un anno dalla predetta costituzione, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi.
2. L'Amministrazione regionale affida le funzioni di commissario liquidatore a un dirigente regionale ovvero a un soggetto in possesso, alla data della nomina, di consolidata esperienza gestionale in strutture pubbliche o private, preferibilmente facenti parte del settore sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie forniscono ai commissari liquidatori il necessario supporto logistico, tecnico e amministrativo.
3. Per il periodo di cui al comma 1, ai commissari liquidatori spetta l'amministrazione di ogni rapporto giuridico connesso con le gestioni liquidatorie, nonché la rappresentanza delle medesime nelle liti attive e passive.
4. Qualora l'incarico di commissario liquidatore sia affidato ad un soggetto esterno, al medesimo verrà corrisposto un compenso pari al trattamento economico fissato dalla Giunta regionale relativamente all'incarico di Direttore centrale preposto ad una direzione centrale, incrementato dell'indennità di cui all'articolo 21 (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32. Il predetto compenso fa carico al bilancio dell'azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese di attività, fino ad un massimo di dodici mensilità. L'Amministrazione regionale verifica, con cadenza trimestrale, l'andamento delle gestioni liquidatorie.
5. Al termine del periodo di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva nelle controversie ancora pendenti.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 4, L. R. 9/2008