Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.
Art. 18
1. All'articolo 51 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (ABROGATA);
b) (ABROGATA);
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:<<1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.>>.

Note:
1 Abrogate le lettere a) e b) del comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).