Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.
Art. 1
 (Riforma dell'organizzazione regionale)
2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformitą ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalitą:
a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;
b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.