1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'
articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformitą ai principi di delegificazione sanciti dalla
legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'
articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalitą:
a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;
b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.