Legge regionale 26 gennaio 2004 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

Art. 6

(Interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica)

1. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento ordinario annuale al Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT Srl, con sede in Amaro.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna entro il 31 marzo di ogni anno. L'erogazione del finanziamento annuale è subordinata alla presentazione da parte del Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT Srl di una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e su quelle previste per l'anno di riferimento del finanziamento.

(16)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Al fine di assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle strutture ricettive turistiche, di cui al Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), nei Comuni montani della regione, con priorità per quelli il cui territorio è compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti pubblici proprietari delle strutture finanziamenti pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento delle strutture stesse, ivi compresa l'acquisizione e la sostituzione delle attrezzature e degli arredi.

(9)

5. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, i criteri e le modalità di attuazione nella concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 4.

6. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico - corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa.

7. Al fine di consentire agli enti pubblici di stipulare i mutui di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.

8. Per le finalità indicate al comma 4 è autorizzato un limite d'impegno decennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 1 milione di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 8992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

9. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie previste dal comma 7 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.250.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10.

( ABROGATO )

(29)

11.

( ABROGATO )

(30)

12.

( ABROGATO )

(31)

13.

( ABROGATO )

(32)

14.

( ABROGATO )

(33)

15.

( ABROGATO )

(34)

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica un contributo straordinario pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione di progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche.

(3)

17. Il finanziamento di cui al comma 16 è erogato previa presentazione di apposita domanda al Servizio per la bonifica e l'irrigazione della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, corredata di una relazione tecnica che individua le opere da realizzare, la tipologia costruttiva e i costi preventivati, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire. La valutazione delle domande avviene secondo la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(4)

18. Qualora i progetti di cui al comma 16 trovino positivo finanziamento da parte dello Stato, i Consorzi di bonifica sono tenuti a restituire alla Amministrazione regionale quanto percepito ai sensi dei commi 16 e 17.

(5)

19. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17, i Consorzi di bonifica sono autorità espropriante per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità dell'approvazione regionale.

(6)(17)

20. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), cosi come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

(7)

21. I Consorzi di bonifica in qualità di autorità espropriante possono procedere anche per i lavori per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 327/2001, successivamente alla corresponsione dell'importo concordato, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio in alternativa alla cessione volontaria.

(8)

22. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. In relazione alla maggiore entrata per complessivi 1.600.000 euro che si prevede di accertare al 31 dicembre 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.1150, 3.2.1160, 3.2.1607, 3.7.556, 3.7.1602, 3.7.1603, 3.7.1604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1179, 1183, 752, 1160, 1152, 1153 e 1154 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge regionale 28/2002, per le finalità previste dal comma 16, è iscritto lo stanziamento di 1.600.000 euro per l'anno 2004 sull'unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. Le entrate derivanti dalla restituzione da parte dei Consorzi di bonifica ai sensi del comma 18, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.396 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

25. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è abrogata.

26. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, è autorizzata la spesa di 1.260.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6891 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

27. In applicazione e per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200 (Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 256, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale con rate di ammortamento che per capitale e interessi non superino il limite d'impegno a carico dello Stato di 137.500 euro per anno.

28. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 27.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 1.488.116,43 euro per l'anno 2004 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, come di seguito indicato:

a) UPB 11.2.330.2.430 - capitolo 7183 - 294.649,41 euro per l'anno 2004;

b) UPB 11.4.330.2.383 - capitolo 7120 - 340.000 euro per l'anno 2004;

c) UPB 11.2.330.2.430 - capitolo 7123 - 853.467,02 euro per l'anno 2004;

in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.497 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 1.488.116,43 euro per l'anno 2004.

30. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.062.500 euro, suddivisa in ragione di 137.500 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2018, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1) 71.328,28 euro per l'anno 2004;

2) 74.574,16 euro per l'anno 2005;

3) 77.967,75 euro per l'anno 2006;

4) 81.515,77 euro per l'anno 2007;

5) 85.225,24 euro per l'anno 2008;

6) 89.103,53 euro per l'anno 2009;

7) 93.158,29 euro per l'anno 2010;

8) 97.397,58 euro per l'anno 2011;

9) 101.829,78 euro per l'anno 2012;

10) 106.463,67 euro per l'anno 2013;

11) 111.308,43 euro per l'anno 2014;

12) 116.373,66 euro per l'anno 2015;

13) 121.669,39 euro per l'anno 2016;

14) 127.206,11 euro per l'anno 2017;

15) 132.994,79 euro per l'anno 2018;

per un ammontare complessivo di 1.488.116,43 euro;

b) relativamente alla quota interessi:

1) 66.171,72 euro per l'anno 2004;

2) 62.925,84 euro per l'anno 2005;

3) 59.532,25 euro per l'anno 2006;

4) 55.984,23 euro per l'anno 2007;

5) 52.274,76 euro per l'anno 2008;

6) 48.396,47 euro per l'anno 2009;

7) 44.341,71 euro per l'anno 2010;

8) 40.102,42 euro per l'anno 2011;

9) 35.670,22 euro per l'anno 2012;

10) 31.036,33 euro per l'anno 2013;

11) 26.191,57 euro per l'anno 2014;

12) 21.126,34 euro per l'anno 2015;

13) 15.830,61 euro per l'anno 2016;

14) 10.293,89 euro per l'anno 2017;

15) 4.505,21 euro per l'anno 2018;

per un ammontare complessivo di 574.383,57 euro.

In corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 200/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 256/2002, sull'unità previsionale di base 2.3.1058 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è iscritto lo stanziamento di 137.500 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, riferito al capitolo 1002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le assegnazioni relative agli anni dal 2007 al 2018 sono iscritte sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

31. L'onere complessivo di 412.500 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate, nella misura di 137.500 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, dal comma 30 fa carico per 223.870,19 euro, suddiviso in ragione di 71.328,28 euro per l'anno 2004, di 74.574,16 euro per l'anno 2005 e di 77.967,75 euro per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1574 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 188.629,81 euro, suddiviso in ragione di 66.171,72 euro per l'anno 2004, di 62.925,84 euro per l'anno 2005 e di 59.532,25 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2007 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

32. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 27, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1998, n. 7).

33.

( ABROGATO )

(25)

34.

( ABROGATO )

(26)

35.

( ABROGATO )

(27)

36.

( ABROGATO )

(1)

37.

( ABROGATO )

(2)

38.

( ABROGATO )

(28)

39. All'articolo 43 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.>>.

40.

( ABROGATO )

(52)

41. Agli interventi di cui all'articolo 6, comma 49 bis, della legge regionale 23/2002, come inserito dal comma 40, sono destinati i fondi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), previsti dall'articolo 1, comma 1 - tabella A1 - nella misura di 11.672.464,24 euro per l'anno 2004 sull'unità previsionale di base 2.3.9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e iscritta con l'articolo 1, comma 19 - Tabella A3 - sul "Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110" a carico dell'unità previsionale di base 17.1.240.2.401 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 9610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

42.

( ABROGATO )

(10)(15)

43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

44. Ai fini della predisposizione di un progetto d'intervento nelle zone industriali ricadenti nei Comuni della cosiddetta "Destra Isonzo", con l'obiettivo del recupero delle aree e della loro destinazione a fini produttivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone. L'intervento potrà essere svolto direttamente e/o in collaborazione - attraverso apposite convenzioni - con altri soggetti pubblici, anche economici, della regione.

45. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 44.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico della unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 7935 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Sincrotrone Trieste società consortile per azioni" contributi pluriennali, nella misura massima di cui al comma 49, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui che la Società stipula per investimenti finalizzati allo sviluppo della macchina di luce di sincrotrone.

48. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula del mutuo di cui al comma 47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale del lavoro, della formazione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'università e la ricerca corredata della deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.

49. Per le finalità previste dal comma 47 sono autorizzati due limiti di impegno decennali di cui uno di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e uno di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 12.4.320.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico agli stessi allegato.

50.

( ABROGATO )

(11)

51. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 11/2003, come aggiunto dal comma 50, fanno carico alla unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio annuale 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

52. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare per le finalità di cui all'articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), l'importo di 1.500.000 euro, già allo stesso erogato a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5 (Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994 e non utilizzati per tali finalità all'entrata in vigore della presente legge.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa-Artigiancassa, un finanziamento di 2 milioni di euro per la concessione di finanziamenti ai sensi del Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato), alle imprese artigiane che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo dell'articolo 52 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.250.2.340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

55.

( ABROGATO )

(22)(24)

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).

(23)(35)(36)(44)

57. Per le finalità di cui al comma 56, l'ERSA programma e attua la partecipazione a eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

(37)(49)

57 bis.

( ABROGATO )

(38)(42)(45)(50)

57 ter.

( ABROGATO )

(39)(46)(47)(51)

57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):

a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;

b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;

c) l'articolo 9;

d) il comma 2 dell'articolo 10.

(40)

57 quinquies.

( ABROGATO )

(41)(48)

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 11.3.360.1.2832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dall'Azienda speciale Villa Manin di Passariano.

(12)(18)(19)

59 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dalla Pro loco di Sesto al Reghena.

(20)

60. I contributi di cui ai commi 59 e 59 bis sono concessi previa presentazione delle domande alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - corredate del programma delle manifestazioni e di una relazione illustrativa del preventivo di massima delle spese.

(13)(21)

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

62. Al comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, dopo le parole <<alle società sportive>> aggiungere le seguenti: <<non professionistiche>>.

63. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini, sezione di Trieste, un contributo straordinario di 500.000 euro a sostegno dell'organizzazione delle manifestazioni previste in occasione del cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.

65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso sulla base della presentazione di apposita domanda, corredata del programma di attuazione degli interventi e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9202 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

67. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere tre rimborsi per le spese di progettazione ed esecuzione creativa a favore delle società risultanti seconda, terza e quarta nella graduatoria della gara europea per l'appalto del "Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale".

68. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9250 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio Servizi Turistici di Piancavallo, per i fini istituzionali che gli sono propri.

70. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004 a carico della unità previsionale di base 14.3.360.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 9303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata Gestioni Turistiche Assistenziali (Ge.Tur.), con sede in Udine, previa approvazione, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, di apposito accordo di programma con la stessa Amministrazione regionale e il Comune di Lignano Sabbiadoro, un contributo decennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione, nell'ambito della manifestazione denominata "Giornate Olimpiche della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival - EYOF)" previste per il periodo dal 2 al 9 luglio 2005, di una nuova piscina olimpica e per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport polifunzionale.

(43)

73. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione regionale delle attività produttive - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico, corredata della deliberazione con la quale la Società dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché di un progetto di massima, della relazione illustrativa e della deliberazione di approvazione del progetto di massima.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzato un limite di impegno decennale di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 1.600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9206 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

75. Nell'ambito delle iniziative volte a consolidare l'offerta turistica regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario per la realizzazione del secondo lotto del Parco Termale Acquatico di Grado.

76. Il finanziamento è concesso dalla Direzione regionale delle attività produttive con le modalità previste dalle leggi vigenti previa deliberazione della Giunta regionale che approva il relativo piano finanziario.

77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, con riferimento al capitolo 9208 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

78. Per concorrere alla fase di approfondimento e di analisi e giungere alla predisposizione di un compiuto studio di fattibilità del progetto volto a realizzare, con la collaborazione delle vicine Carinzia e Slovenia, l'Isola delle lingue dove, attraverso appositi stages a carattere residenziale possano incontrarsi giovani, imprenditori, operatori economici e turistici per studiare le lingue e rafforzare la conoscenza e collaborazione transfrontaliera, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare apposita convenzione con la Società Key Congressi di Trieste.

(14)

79. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.300.1.1417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

80. In relazione all'attuazione del Progetto "Studio della stato trofico e delle anomalie del sistema Alto Adriatico" autorizzata con la deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2002, n. 3416, a valere sul Programma di iniziativa comunitaria "Interreg III A Italia-Slovenia" per il periodo 2000-2006 di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la quota di stanziamento annuo iscritta nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Regione n. 51/SG/RAG. del 2002 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.340.2.402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2006 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non utilizzata dal beneficiario finale, può essere cumulata una volta soltanto alla quota relativa all'anno successivo. Il presente disposto trova applicazione anche per le quote già autorizzate negli anni 2002-2003, purché sia rispettato il termine di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

Note:

Comma 36 abrogato da art. 27, comma 6, L. R. 18/2004

Comma 37 abrogato da art. 27, comma 6, L. R. 18/2004

Integrata la disciplina del comma 16 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 17 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 19 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 20 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 21 da art. 6, comma 6, L. R. 19/2004

Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 127, L. R. 1/2005

10  Integrata la disciplina del comma 42 da art. 6, comma 88, L. R. 1/2005

11  Comma 50 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 1/2005

12  Parole sostituite al comma 59 da art. 6, comma 111, L. R. 1/2005

13  Comma 60 sostituito da art. 6, comma 109, L. R. 1/2005

14  Integrata la disciplina del comma 78 da art. 6, comma 143, L. R. 1/2005

15  Comma 42 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 4/2005

16  Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 69, L. R. 15/2005

17  Integrata la disciplina del comma 19 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2005

18  Integrata la disciplina del comma 59 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

19  Comma 59 sostituito da art. 6, comma 90, L. R. 12/2006

20  Comma 59 bis aggiunto da art. 6, comma 90, L. R. 12/2006

21  Comma 60 sostituito da art. 6, comma 90, L. R. 12/2006

22  Parole aggiunte al comma 55 da art. 7, comma 69, L. R. 22/2007

23  Comma 56 sostituito da art. 5, comma 63, L. R. 30/2007

24  Comma 55 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 30/2007

25  Comma 33 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

26  Comma 34 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

27  Comma 35 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

28  Comma 38 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

29  Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

30  Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

31  Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

32  Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

33  Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

34  Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

35  Comma 56 sostituito da art. 2, comma 55, L. R. 22/2010

36  Comma 56 sostituito da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013

37  Comma 57 sostituito da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013

38  Comma 57 bis aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013

39  Comma 57 ter aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013

40  Comma 57 quater aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013

41  Comma 57 quinquies aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013

42  Vedi la disciplina transitoria del comma 57 bis, stabilita da art. 1, comma 11, L. R. 5/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 47, L. R. 23/2013

43  Integrata la disciplina del comma 72 da art. 1, comma 21, L. R. 5/2013

44  Parole aggiunte al comma 56 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 23/2013

45  Comma 57 bis sostituito da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 23/2013

46  Parole sostituite al comma 57 ter da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 23/2013

47  Parole soppresse al comma 57 ter da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 23/2013

48  Comma 57 quinquies abrogato da art. 43, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017

49  Comma 57 sostituito da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

50  Comma 57 bis abrogato da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

51  Comma 57 ter abrogato da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

52  Comma 40 abrogato da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 49 bis, dell'art. 6 della L.R. 23/2002.