Legge regionale 26 gennaio 2004 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

Art. 5

(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

1.

( ABROGATO )

(12)(29)(30)(31)(35)(94)(95)(97)

1 bis.

( ABROGATO )

(26)(98)

2.

( ABROGATO )

(1)(27)(99)

3.

( ABROGATO )

(100)

4.

( ABROGATO )

(101)

5.

( ABROGATO )

(102)

6.

( ABROGATO )

(103)

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto psico - pedagogico <<Villa S. Maria della Pace>> di Medea una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro per l'anno 2004 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali. La predetta sovvenzione è cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>).

(15)

8. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 7 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5112 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Codroipo e Terzo d'Aquileia per la realizzazione di urgenti interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici.

11. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 10 sono presentate dai Comuni interessati alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà - Servizio per l'istruzione e l'orientamento, corredate del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato un limite di impegno decennale di 160.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 320.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 5061 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di manutenzione e adeguamento funzionale dell'ex Scuola infermieri ora Pensionato studentesco <<Suore della Provvidenza>>, con sede in Gorizia.

14. La domanda per la concessione del contributo, corredata del progetto e del preventivo di spesa, è presentata dall'ente avente titolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5065 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16.

( ABROGATO )

(24)

17.

( ABROGATO )

(25)

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine un contributo sulle spese per l'attivazione entro l'anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione.

(2)

19.

( ABROGATO )

(3)

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio universitario per le Scienze <<Luciano Fonda>> di Trieste un contributo per il finanziamento di borse di studio assegnate dal collegio medesimo a studenti del Friuli Venezia Giulia.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23.

( ABROGATO )

(4)

24. Nell'ambito delle finalità indicate, rispettivamente, dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), come modificato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 30/1992, e dall'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), come modificato dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale 47/1991, al fine di adeguare la programmazione finanziaria di interventi regionali già autorizzati a favore di programmi di edilizia universitaria e di residenze universitarie alle esigenze dettate dall'effettivo stato di avanzamento dei lavori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la concessione all'Università degli studi di Trieste e agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Udine e di Trieste di contributi straordinari pluriennali di importo pari a quello dei contributi già assegnati ai medesimi enti sulla base di precedenti provvedimenti di programmazione adottati dalla Giunta regionale a valere su stanziamenti per i quali non siano stati emanati, entro i termini previsti dalle norme di contabilità regionale, i corrispondenti atti di concessione e impegno delle risorse.

(18)

25. Per le finalità previste dal comma 24, relativamente all'intervento a favore dell'Università degli studi di Trieste, è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 23 di 424.000 euro dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26. Per le finalità previste dal comma 24, relativamente all'intervento a favore dell'ERDISU di Udine, è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 6 di 129.000 euro dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(19)

27. Per le finalità previste dal comma 24, relativamente all'intervento a favore dell'ERDISU di Trieste, è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 6 di 133.000 euro dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

28. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 (Interventi a favore dell'edilizia universitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario decennale per la realizzazione della Casa dello studente per universitari frequentanti il Polo universitario di Pordenone.

29. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa autorizzata dal comma 151 (tabella E) quale limite d'impegno n. 8 di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

30.

( ABROGATO )

(5)(14)(20)

31.

( ABROGATO )

(6)(21)

32.

( ABROGATO )

(22)

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere all'attuazione dell'intervento di recupero e valorizzazione, per finalità culturali e turistiche, della gru su pontone denominata <<Ursus>>, reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, unico esemplare ancora esistente, ubicata nel golfo di Trieste.

34. Per le finalità previste dal comma 33 è concesso alla Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario dell'ammontare indicato al comma 36, da destinare alla messa in sicurezza e prima manutenzione della struttura, nonché alla redazione di un progetto preliminare dell'intervento di recupero, valorizzazione e successiva gestione. Gli interventi possono essere attuati anche sul bene non in proprietà dell'associazione beneficiaria.

35. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.4.350.2.1991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3777 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comprensorio montano della Carnia al fine di potenziare il progetto Carnia Musei nelle strutture informative ed informatiche, nella promozione in regione e nei territori contermini, nella predisposizione di materiali per fiere, convegni specialistici e didattica.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.5.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40.

( ABROGATO )

(36)

41.

( ABROGATO )

(34)

42. Nell'ambito dell'azione prevista dalle norme del titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), per la promozione delle attività teatrali realizzate da organismi regionali di settore, l'Amministrazione regionale riconosce il Centro regionale di Teatro d'Animazione e di Figure, quale soggetto di produzione teatrale specializzato nel teatro di animazione e ne promuove la programmazione artistica mediante contributi annuali a sostegno dell'attività istituzionale.

43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

44.

( ABROGATO )

(37)

45.

( ABROGATO )

(38)

46.

( ABROGATO )

(39)

47.

( ABROGATO )

(40)

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma una sovvenzione straordinaria di 15.000 euro ciascuno per l'anno 2004 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

49. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5202 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

51.

( ABROGATO )

(41)

52.

( ABROGATO )

(42)

53.

( ABROGATO )

(43)

54.

( ABROGATO )

(44)

55.

( ABROGATO )

(45)

56.

( ABROGATO )

(46)

57.

( ABROGATO )

(47)

58.

( ABROGATO )

(48)

59.

( ABROGATO )

(49)

60.

( ABROGATO )

(50)

61.

( ABROGATO )

(51)

62.

( ABROGATO )

(52)

63.

( ABROGATO )

(53)

64.

( ABROGATO )

(54)

65.

( ABROGATO )

(55)

66.

( ABROGATO )

(56)

67.

( ABROGATO )

(57)

68.

( ABROGATO )

(58)

69.

( ABROGATO )

(59)

70.

( ABROGATO )

(60)

71.

( ABROGATO )

(61)

72.

( ABROGATO )

(62)

73.

( ABROGATO )

(63)

74.

( ABROGATO )

(64)

75.

( ABROGATO )

(7)(65)

76.

( ABROGATO )

(66)

77.

( ABROGATO )

(67)

78.

( ABROGATO )

(68)

79.

( ABROGATO )

(69)

80.

( ABROGATO )

(70)

81.

( ABROGATO )

(71)

82.

( ABROGATO )

(72)

83.

( ABROGATO )

(73)

84.

( ABROGATO )

(74)

85.

( ABROGATO )

(75)

86.

( ABROGATO )

(76)

87.

( ABROGATO )

(77)

88.

( ABROGATO )

(78)

89.

( ABROGATO )

(79)

90.

( ABROGATO )

(80)

91.

( ABROGATO )

(81)

92.

( ABROGATO )

(82)

93.

( ABROGATO )

(83)

94.

( ABROGATO )

(84)

95.

( ABROGATO )

(16)(85)

96.

( ABROGATO )

(17)(86)

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce, organismo primario di produzione teatrale a gestione pubblica riconosciuto ai sensi della legge regionale 68/1981 e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), un contributo straordinario pluriennale, nella misura di 75.000 euro all'anno per quindici annualità, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento del mutuo da contrarsi dal teatro medesimo per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi.

(96)

98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso a domanda dell'ente interessato, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione è disposta dietro presentazione del contratto di mutuo definitivo.

99. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 75.000 euro a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5503 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

100. Con la legge di approvazione del bilancio regionale, parte dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 38/2001, pari alla quota di 75.000 euro annui, è acquisita a reintegro dell'onere assunto a carico del bilancio regionale per il finanziamento del contributo di cui al comma 99, sull'unità previsionale di base 4.3.478 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e sulle corrispondenti unità previsionali di base e capitoli dei bilanci e documenti tecnici per gli anni successivi dal 2007 al 2018.

101.

( ABROGATO )

(87)

102.

( ABROGATO )

(88)

103.

( ABROGATO )

(89)

104.

( ABROGATO )

(90)

105.

( ABROGATO )

(28)(91)

106.

( ABROGATO )

(92)

107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 120.000 euro relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 5451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

108. Al fine di assicurare il mantenimento del livello di attività delle più significative istituzioni culturali operanti nel settore cinematografico e audiovisivo che hanno in uso immobili di proprietà di Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di adeguamento e ristrutturazione funzionale degli stabili predetti e dei relativi impianti tecnologici e attrezzature tecniche sino all'importo di 230.000 euro.

(8)

109. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate dalle associazioni Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, Cinemazero di Pordenone e Centro per le arti visive di Udine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà. Nei decreti di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5469 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

111. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38), le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, ivi compresi i rimborsi spese, sono individuate con apposito regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, sentito il Comitato medesimo.

112. Per le spese di cui al comma 111 possono essere autorizzate aperture di credito, anche a favore di funzionari statali.

113. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 111, a valere sull'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 38/2001, fanno carico all'unità previsionale di base 9.7.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A carico dell'assegnazione disposta dallo Stato per l'anno 2003 possono essere rimborsati anche gli oneri relativi alle spese sostenute nell'anno 2002.

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CONI provinciale di Trieste un contributo straordinario per la stipula di specifiche convenzioni volte all'utilizzo, da parte di associazioni e società sportive, degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Trieste, di Muggia e di Duino Aurisina, della Provincia di Trieste e del Genio Militare.

115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 è presentata entro il 31 marzo 2004 alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana, per l'anno 2004, una sovvenzione straordinaria in misura paritaria, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, erogata in via anticipata e in unica soluzione.

(23)

118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Polisportiva Fortissimi di Udine un contributo per l'espletamento dell'attività istituzionale.

121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Alleanza sportiva italiana Comitato provinciale di Pordenone un contributo per la promozione e l'organizzazione di eventi sportivi e culturali, nonché per l'espletamento dell'attività istituzionale.

124. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 123 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6086 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea, che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, contributi da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali finalizzate alla promozione diretta del festival.

(9)

127. Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 126 si può provvedere in via anticipata, sulla base della presentazione dei programmi delle attività ivi indicate, recanti l'illustrazione delle specifiche iniziative e manifestazioni che si prevede di realizzare e del corrispondente preventivo analitico delle spese da sostenere.

(10)

128. Il Comitato esecutivo del festival di cui al comma 126 è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione del festival. Gli eventuali beneficiari diversi dal Comitato esecutivo sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla data della manifestazione.

(11)

129. Per le finalità previste dal comma 126 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nuova Atletica dal Friuli di Udine un contributo straordinario per il Progetto Sport Cultura e Solidarietà.

131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione stessa e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

132. Per finalità previste dal comma 130 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6081 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sportiva boxe Monfalcone un contributo straordinario di 10.000 euro per l'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche di livello nazionale.

134. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

135. In attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Centri universitari sportivi (CUS) delle Università degli studi di Trieste e Udine un finanziamento paritario per lo svolgimento delle attività istituzionali.

136. Per le finalità previste dal comma 135 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione <<XXX Ottobre>> di Trieste, per l'anno 2004, un contributo per il perseguimento delle attività istituzionali nonché per interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà.

138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.1.324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

140. Al fine di promuovere e sostenere la manifestazione sportiva denominata Festival della Gioventù Olimpica Europea che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile comprese le opere accessorie, per la costruzione, il recupero, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare previste dal festival. Sono riconosciuti in tale ambito i lavori iniziati a far tempo dalla data di designazione ufficiale di Lignano Sabbiadoro quale sede della manifestazione.

141. La spesa ammissibile per la costruzione, il recupero, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi di cui al comma 140 comprende:

a) il costo dell'opera;

b) la quota per le spese generali e di collaudo;

c) l'eventuale prezzo di acquisto dell'area necessaria.

142. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 140 sono presentate alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, entro il 31 gennaio, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'idoneità dell'impianto allo svolgimento delle gare sportive previste nel programma del festival, e di un preventivo di spesa. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). I contributi sono concessi direttamente a favore del beneficiario pubblico o privato, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione, sentito il parere del Comitato esecutivo del festival.

143. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 4.100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6117 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

144. All'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), il comma 74 è sostituito dal seguente:

<<74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Udine e Pordenone contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento di mutui che gli enti stipulano per lavori pubblici inerenti a opere pubbliche, o di interesse pubblico, di rilevanza primaria in ambito cittadino, nel settore sportivo.>>.

145. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 74, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 144, fanno carico all'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6165 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

146. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 74, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 144, è autorizzato un ulteriore limite d'impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6165 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

147. All'articolo 7, comma 83, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo la parola: <<realizzazione>> sono inserite le parole: <<, ristrutturazione e adeguamento>>.

148. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 147, fanno carico all'unità previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

149.

( ABROGATO )

(13)(32)(33)

150.

( ABROGATO )

(93)

151. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 5, L. R. 19/2004

Comma 18 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 19/2004

Comma 19 abrogato da art. 5, comma 7, L. R. 19/2004

Comma 23 abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 19/2004

Comma 30 sostituito da art. 5, comma 15, L. R. 19/2004

Integrata la disciplina del comma 31 da art. 5, comma 16, L. R. 19/2004

Comma 75 interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2004

Parole aggiunte al comma 108 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2004

Comma 126 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 20/2004

10  Comma 127 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 20/2004

11  Comma 128 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 20/2004

12  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 1/2005

13  Parole aggiunte al comma 149 da art. 5, comma 1, L. R. 1/2005

14  Integrata la disciplina del comma 30 da art. 5, comma 8, L. R. 15/2005

15  Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 101, L. R. 2/2006

16  Comma 95 abrogato da art. 7, comma 17, L. R. 2/2006

17  Comma 96 abrogato da art. 7, comma 17, L. R. 2/2006

18  Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007

19  Integrata la disciplina del comma 26 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007

20  Comma 30 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009

21  Comma 31 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009

22  Comma 32 abrogato da art. 7, comma 38, L. R. 12/2009

23  Parole sostituite al comma 117 da art. 6, comma 9, L. R. 12/2010

24  Comma 16 abrogato da art. 13, comma 2, lettera h), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

25  Comma 17 abrogato da art. 13, comma 2, lettera h), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

26  Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 11/2011

27  Comma 2 sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 11/2011

28  Parole sostituite al comma 105 da art. 6, comma 82, L. R. 14/2012

29  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 14/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015

30  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 11, L. R. 14/2012

31  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 7, L. R. 6/2013

32  Comma 149 interpretato da art. 7, comma 17, L. R. 6/2013

33  Comma 149 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 21/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2014.

34  Comma 41 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

35  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 3, L. R. 23/2013

36  Comma 40 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

37  Comma 44 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

38  Comma 45 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

39  Comma 46 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

40  Comma 47 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

41  Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

42  Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

43  Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

44  Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

45  Comma 55 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

46  Comma 56 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

47  Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

48  Comma 58 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

49  Comma 59 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

50  Comma 60 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

51  Comma 61 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

52  Comma 62 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

53  Comma 63 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

54  Comma 64 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

55  Comma 65 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

56  Comma 66 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

57  Comma 67 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

58  Comma 68 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

59  Comma 69 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

60  Comma 70 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

61  Comma 71 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

62  Comma 72 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

63  Comma 73 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

64  Comma 74 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

65  Comma 75 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

66  Comma 76 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

67  Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

68  Comma 78 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

69  Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

70  Comma 80 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

71  Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

72  Comma 82 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

73  Comma 83 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

74  Comma 84 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

75  Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

76  Comma 86 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

77  Comma 87 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

78  Comma 88 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

79  Comma 89 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

80  Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

81  Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

82  Comma 92 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

83  Comma 93 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

84  Comma 94 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

85  Comma 95 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

86  Comma 96 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

87  Comma 101 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

88  Comma 102 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

89  Comma 103 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

90  Comma 104 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

91  Comma 105 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

92  Comma 106 abrogato da art. 38, comma 1, lettera s), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

93  Comma 150 abrogato da art. 49, comma 1, lettera s), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

94  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 7, L. R. 33/2015

95  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 9, L. R. 44/2017

96  Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 86, L. R. 45/2017

97  Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

98  Comma 1 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

99  Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

100  Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

101  Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

102  Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

103  Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.