Legge regionale 26 gennaio 2004 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

Art. 4

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

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1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare prosecuzione agli interventi sul territorio della Valcanale e Canal del Ferro colpiti dal grave evento alluvionale del 29 agosto 2003, con fondi propri e con i fondi statali a tal fine assegnati in base alle previsioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

2. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3. Per le finalità di cui al comma 1, sull'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è previsto lo stanziamento di 135.283.000 euro per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, autorizzato con la tabella B - fondo speciale di parte capitale della legge 350/2003. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1 - tabella A1, sull'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 1687 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, nell'anno 2005, un mutuo della durata di quindici anni, con decorrenza delle rate d'ammortamento in conto capitale e interessi dall'anno 2006, dell'ammontare presuntivo di 135.283.000 euro, o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 12.500.000 euro.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 4.

6. Per le finalità previste dal comma 1 e in relazione al disposto di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 135.283.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4191 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 187.499.568,30 euro, suddivisa in ragione di 12.499.971,22 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, rispettivamente suddivisa in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1) 6.484.373,88 euro per l'anno 2006;

2) 6.779.453,41 euro per l'anno 2007;

3) 7.087.960,91 euro per l'anno 2008;

4) 7.410.507,43 euro per l'anno 2009;

5) 7.747.731,84 euro per l'anno 2010;

6) 8.100.302,05 euro per l'anno 2011;

7) 8.468.916,43 euro per l'anno 2012;

8) 8.854.305,06 euro per l'anno 2013;

9) 9.257.231,27 euro per l'anno 2014;

10) 9.678.493,16 euro per l'anno 2015;

11) 10.118.925,08 euro per l'anno 2016;

12) 10.579.399,42 euro per l'anno 2017;

13) 11.060.828,22 euro per l'anno 2018;

14) 11.564.165,03 euro per l'anno 2019;

15) 12.090.406,81 euro per l'anno 2020;

per un ammontare complessivo di 135.283.000 euro;

b) relativamente alla quota interessi:

1) 6.015.597,34 euro per l'anno 2006;

2) 5.720.517,81 euro per l'anno 2007;

3) 5.412.010,31 euro per l'anno 2008;

4) 5.089.463,79 euro per l'anno 2009;

5) 4.752.239,38 euro per l'anno 2010;

6) 4.399.669,17 euro per l'anno 2011;

7) 4.031.054,79 euro per l'anno 2012;

8) 3.645.666,16 euro per l'anno 2013;

9) 3.242.739,95 euro per l'anno 2014;

10) 2.821.478,06 euro per l'anno 2015;

11) 2.381.046,14 euro per l'anno 2016;

12) 1.920.571,80 euro per l'anno 2017;

13) 1.439.143 euro per l'anno 2018;

14) 935.806,19 euro per l'anno 2019;

15) 409.564,41 euro per l'anno 2020;

per un ammontare complessivo di 52.216.568,30 euro.

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8. L'onere complessivo di 12.499.971,22 euro, corrispondente alla quota di ammortamento autorizzata per l'anno 2006 dal comma 7, lettere a) e b), fa carico per 6.484.373,88 euro per l'anno 2006 all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 6.015.597,34 euro per l'anno 2006 all'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2007 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

9. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 4, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)

10. In relazione ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le somme assegnate ai sensi della legge 350/2003 a valere sui fondi del Dipartimento della protezione civile sino alla concorrenza di 100 milioni di euro, suddivisi in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per l'anno 2005, al Fondo regionale per la protezione civile per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi di ripristino e dall'opera di ricostruzione nei territori dei Comuni interessati.

11. L'erogazione delle somme di cui al comma 10 al Fondo è disposta a seguito dell'assegnazione e dell'esatta quantificazione da parte dello Stato.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, suddivisa in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.230.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. In relazione alla urgente necessità di garantire l'approvvigionamento idrico nelle frazioni isolate dei comuni montani di Attimis e Taipana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica, nonché dell'adeguamento delle opere di presa e manufatti annessi dell'acquedotto.

(6)

14. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 13 sono presentate dai Comuni interessati alla Protezione civile della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dei progetti esecutivi degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16.

( ABROGATO )

(2)(7)

17. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 16.

18. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 per la partecipazione alle spese di finanziamento di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa con la Regione Veneto e le Università delle due Regioni.

20. La domanda di concessione del contributo è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo annuale viene concesso ed erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2004-2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

22.

( ABROGATO )

(8)

23. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito per adempiere ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è adottato apposito regolamento. Le spese che possono essere effettuate per le finalità di cui al comma 23 comprendono le provviste di materiali, mezzi e attrezzature, l'acquisizione di servizi e gli oneri relativi alla dotazione di mezzi e attrezzature degli uffici, dei magazzini e dei caselli idraulici.

25.

( ABROGATO )

(23)

26.

( ABROGATO )

(24)

27.

( ABROGATO )

(25)

28.

( ABROGATO )

(26)

29.

( ABROGATO )

(27)

30. Nelle more dell'approvazione della legge regionale per l'attuazione della disciplina concernente i servizi pubblici locali e del ciclo integrato delle acque, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Aziende municipalizzate e alle loro società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con sede nel territorio regionale un contributo in conto capitale in misura massima di 100.000 euro per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché alla conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654.

(9)(28)

31. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 30 e le priorità di accoglimento delle domande. Le domande sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro il 31 marzo 2004.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.340.2.1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

33. Al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse statali assegnate ai sensi dell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>, stipulato in data 4 giugno 2003 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>)

1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 ( L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>, le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.

2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, e inseriti nell'Accordo di programma quadro <<Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche>>.

3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.

4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.

5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.

6. L'aumento tariffario di cui al comma 1 può essere disposto dalle Amministrazioni comunali anche successivamente al termine di approvazione del bilancio.

7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.>>.

34. Al comma 1 dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 5, comma 93, della legge regionale 4/2001, dopo le parole <<Enti pubblici economici>> sono inserite le seguenti <<e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale>>.

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13/1998, è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso.>>.

36. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire mediante delegazione amministrativa intersoggettiva:

a) per l'importo di 1.100.000 euro al fine della sistemazione idraulica del Rio del Lago in comune di Tarvisio a favore del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio di Cave del Predil, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento dell'attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio località Cave del Predil e Riofreddo);

b) per l'importo di 4.510.000 euro per lavori di ristrutturazione della strada statale n. 251, ai fini della regimazione idraulica delle aree allagate dal fiume Meduna, nei confronti dei Comuni territorialmente competenti;

c) per l'importo di 2.500.000 euro per la ricostruzione del ponte lungo la strada Cercivento-Paluzza ai fini del miglioramento del regime idraulico del torrente But.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 8.110.000 euro per l'anno 2004 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 138 (tabella D) a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. Nell'ambito della delegazione amministrativa intersoggettiva nei confronti del Comune di Paluzza per i lavori di sistemazione idrogeologica del torrente But, del torrente Moscardo in prossimità della confluenza e del torrente Pontaiba in prossimità del capoluogo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri sostenuti dal Comune medesimo per l'accordo bonario con l'impresa appaltatrice, fino all'importo massimo di 80.000 euro.

39. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a carico dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 138 (tabella D). A carico della citata unità previsionale di base 4.4.340.2.597/ capitolo 2502 gravano altresì gli eventuali maggiori oneri per il completamento dei lavori di cui al comma 38 medesimo.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il funzionamento della Stazione biologica dell'Isola della Cona, nell'ambito della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e per le attività svolte dalla stessa sull'intero territorio regionale nella materia faunistica e ambientale, con speciale riferimento alle aree protette e alle specie minacciate di cui alle Direttive Comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

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41. L'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo predispone un programma annuale di spesa relativo al funzionamento della Stazione biologica dell'isola della Cona che viene approvato dalla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali.

41 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 40, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

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42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.7.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. Al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole <<Amministrazione regionale>> è soppressa la locuzione <<con fondi propri>>.

44. Al comma 27 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2002, la locuzione <<entro il 31 marzo 2003>> è sostituita dalla seguente <<entro il 31 dicembre 2005>>.

45. In relazione alla previsione di minori entrate per complessivi 440.500 euro, suddivise in ragione di 333.481 euro per l'anno 2004 e di 107.019 euro per l'anno 2005, corrispondenti alla somma algebrica tra i seguenti maggiori e minori rientri delle anticipazioni previsti per i medesimi anni sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati:

UPBcap. entrata20042005
4.3.1568da E/1501223.290,00457.271,00
4.3.568da E/1531- 367.000,00-370.000,00
4.3.569da E/154028.229,0032.710,00
4.3.570da E/1541- 70.000,00-65.000,00
4.3.571da E/1542- 125.000,00- 133.000,00
4.3.572da E/1543- 23.000,00- 29.000,00
totale rientri- 333.481,00- 107.019,00

la spesa complessiva di 25.896.000 euro, suddivisa in ragione di 13.127.000 euro per l'anno 2004 e di 12.769.000 euro per l'anno 2005, autorizzata dall'articolo 5, comma 113 (tabella D), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 33, della medesima legge regionale, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di complessivi 440.500 euro, suddivisi in ragione di 333.481 euro per l'anno 2004 e di 107.019 euro per l'anno 2005; conseguentemente sono ridotti di pari importo gli stanziamenti per l'anno 2004 e per l'anno 2005 dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

46. La spesa complessiva di 25.896.000 euro, suddivisa in ragione di 13.127.000 euro per l'anno 2004 e di 12.769.000 euro per l'anno 2005, autorizzata dall'articolo 5, comma 113 (tabella D), della legge regionale 1/2003, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 33, della medesima legge regionale, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 75/1982, è ulteriormente ridotta di complessivi 10.027.779,24 euro, suddivisi in ragione di 3.986.266,57 euro per l'anno 2004 e di 6.041.512,67 euro per l'anno 2005; conseguentemente sono ridotti di pari importo gli stanziamenti per l'anno 2004 e per l'anno 2005 dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47. In relazione alla previsione, nella misura di 2.809.290 euro per l'anno 2006, di maggiori rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 75/1982, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di 2.809.290 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento per 2.343.442 euro al capitolo 3294 e per 465.848 euro al capitolo 3194.

48. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, la somma complessiva di 9.243.807 euro relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2006 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

UPBcap. entrata2006
4.3.568da E/15313.915.225,00
4.3.569da E/1540876.822,00
4.3.570da E/1541909.760,00
4.3.571da E/15421.924.000,00
4.3.572da E/15431.618.000,00
totale rientri9.243.807,00

è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di 9.243.807 euro per l'anno 2006, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

49. All'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni>> sono aggiunte le parole <<nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6.>>;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. I contributi a sostegno delle locazioni sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.>>.

(34)

50. All'articolo 11 della legge regionale 6/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse ad istituti bancari convenzionati per la concessione da parte dei medesimi dei contributi in conto capitale pluriennale.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.>>

(35)

51. Ad integrazione delle disposizioni finanziarie inerenti il Fondo regionale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2003, a scopo ricognitivo, e in relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 6/2003 con il comma 49 del presente articolo, gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 49 lettera a) del presente articolo, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

a) all'UPB 5.1.340.2.1612:

1) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 2:

- capitolo 3273 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali>>;

- capitolo 3280 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi statali>>;

- capitolo 3293 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale pluriennali - fondi regionali>>;

2) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi>>;

3) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER>>;

b) all'UPB 5.1.340.1.779:

1) per gli interventi relativi all'articolo 6, comma 1:

- capitolo 3296 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi a sostegno delle locazioni - fondi regionali>>;

- capitolo 3299 <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi a sostegno delle locazioni - fondi statali>>.

52. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003 come modificato dal comma 50 del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.340.2.1612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al precitato capitolo 3273 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

53. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, nonché dalla legislazione richiamata all'articolo 23 della medesima legge regionale 6/2003, in vigore sino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/2003 medesima, sono accertati e riscossi sull'unità previsionale di base 4.3.2004 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

54. In sede di prima applicazione il finanziamento a carico dei capitoli indicati al comma 51, è disposto, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6/2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge regionale 6/2003, con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2003 medesima.

55. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982 è sostituita dalla seguente:

<<a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso, e comunque nella misura più vantaggiosa per l'utente in riferimento al valore catastale dell'alloggio e alla capacità reddituale dell'interessato.>>

56. Le ATER applicano agli alloggi di edilizia sovvenzionata, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, i canoni di locazione in vigore al 31 dicembre 2003 e con i criteri previsti dal comma 55, eventualmente incrementati entro i limiti della variazione degli indici ISTAT e con possibilità di procedere a riduzione del canone in caso di consistente peggioramento delle condizioni reddituali dell'assegnatario.

(3)

57. I commi 76, 77, 78 e 79 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 sono abrogati.

58. Al fine di armonizzare la misura dei tassi applicati alle anticipazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 (Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>), e agli articoli 82 e 94 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche e integrazioni, alla rilevante riduzione dei tassi di interesse verificatasi nelle operazioni di finanziamento per l'acquisto, la costruzione e il recupero delle abitazioni, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

59. Le anticipazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 65/1975 e all'articolo 82 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche e integrazioni, in corso di restituzione alla data di entrata in vigore della presente legge ad un tasso superiore al 5 per cento annuo sono rimborsate al tasso annuo del 5 per cento.

60. Per le anticipazioni di cui all'articolo 94 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche e integrazioni, in corso di restituzione alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui rata risulti maggiorata, ogni semestre, di una quota superiore al 3,5 per cento del capitale precedentemente restituito, la percentuale da applicare sulla rata semestrale va ridotta al 3,5 per cento.

61. La riduzione dei tassi e delle maggiorazioni di cui ai commi 59 e 60 si applica in via automatica a decorrere dalla prima rata in ammortamento, in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la richiesta di versamento delle somme dovute, previa ricognizione delle posizioni interessate.

62. La riduzione dei tassi e delle maggiorazioni di cui ai commi 59 e 60 si applica una sola volta, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle rate di rientro e al capitale residui.

63. Le disposizioni dei commi 59 e 60 per rientri rispettivamente con tasso annuo superiore al 5 per cento o con una maggiorazione sulla rata semestrale superiore al 3,5 per cento, si applicano anche per le anticipazioni eventualmente non entrate ancora in ammortamento.

64. Al comma 2 dell'articolo 5 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazioni dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo) le parole <<un anno>> sono sostituite con le parole <<due anni>>.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per un periodo non superiore a 10 anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dal mutuo da contrarsi da parte del Comune di Camino al Tagliamento, per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso denominato <<Casa Liani>>, da destinare a finalità pubbliche.

66. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 65 sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, corredate della relazione illustrativa degli interventi predetti e del preventivo di spesa.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzato a decorrere dall'anno 2005 il limite di impegno decennale di 100.000 euro, con l'onere di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3434 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

68. Per le finalità previste dal comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite di impegno decennale di 80.000 euro, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177, con riferimento al capitolo 3351 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un contributo decennale, fino all'importo massimo previsto dal comma 71, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, relativo al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune medesimo stipula per i lavori di completamento dell'edificio comunale destinato ad ospitare spazi da utilizzare per attività culturali e per la biblioteca comunale.

70. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 71 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutualistico, nonché del progetto di massima dei lavori di completamento previsti. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.

71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite di impegno decennale di 70.000 euro, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni capoluogo di provincia, ovvero all'Amministrazione provinciale di Gorizia che gestisce servizi museali, contributi quindicennali, fino all'importo massimo previsto dal comma 74, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativo ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario, che i Comuni stipulano per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione e ampliamento di edifici di pregio architettonico e storico, destinati ad ospitare spazi a prevalente uso museale e al fine di favorire progetti complessivi di riordino dei musei volti ad agevolare la costituzione di una rete museale regionale.

(16)(32)

73. Nel concedere ai Comuni capoluogo di provincia, ovvero all'Amministrazione provinciale di Gorizia che gestisce servizi museali, i contributi in annualità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale privilegia le domande che presentino progetti edilizi che identifichino sedi museali ad immediato livello di cantierabilità/appaltabilità, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 72.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3385 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al monastero Santa Maria degli Angeli delle suore Clarisse Sacramentine di Borgo Faris in Attimis, un contributo per le opere di rifacimento al fine di rendere agibile il monastero di clausura a seguito dell'incendio verificatosi il 29 marzo 2003.

76. La domanda per il contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento con il relativo quadro economico di spesa.

77. Nella spesa ammissibile a contributo sono compresi gli oneri relativi alle opere già realizzate per le finalità di cui al comma 75.

78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato a decorrere dall'anno 2005 il limite di impegno decennale di 70.000 euro, con l'onere di 140.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.178, con riferimento al capitolo 3441 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

79. Al Comune di Moggio Udinese è assegnato un contributo di 275.000 euro al fine di far fronte, per l'anno 2003, agli oneri per la ristrutturazione dell'ex asilo di Dordolla, frazione del comune di Moggio Udinese, per adibirlo a centro sociale per la Val Aupa.

80. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 275.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Trieste un contributo straordinario per il completamento delle opere edili relative ai bagni per i poveri.

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza, corredata di una relazione illustrativa delle opere edili da eseguirsi. La contribuzione straordinaria di cui al comma 81 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3443 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

84.

( ABROGATO )

(17)

85.

( ABROGATO )

(18)

86.

( ABROGATO )

(19)

87. Lo stanziamento per l'anno 2004 dell'unità previsionale di base 5.4.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 è ridotto di complessivi 114.692,63 euro con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa:

capitololimitenorma autorizzativastanziamento in euro
95086LR 32/1990 art. 32, c. 19.648,68
95102LR 58/1990 art. 31.399,48
95155LR 23/1986 art. 397.037,39
95621LR 2/2000 art. 7, c. 256.607,08

88. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi da 84 a 87, per complessivi 8.459.962,98 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 138 (tabella D) a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 5.4.340.1.813 - capitolo 9422, unità previsionale di base 5.4.340.1.638 - capitolo 9448 e unità previsionale di base 5.4.340.2.644 - capitoli 9500, 9512 e 9548.

89. Nel concedere agli aventi titolo i contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <<Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni>>), l'Amministrazione regionale assicura priorità alle domande presentate dalle Parrocchie proprietarie del Tempio di Cargnacco (Pozzuolo) e del Tempio Ossario (Udine), edifici la cui manutenzione straordinaria è disciplinata da apposita convenzione con il Ministero della Difesa.

90. All'articolo 5, comma 35, della legge regionale 1/2003, le parole <<, nell'ambito della riqualificazione del territorio e di connessione dei beni già appartenenti al demanio militare con il contesto urbano,>> sono soppresse.

91. Le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e dall'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure d'intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879).

92. Le domande presentate nell'esercizio 2001 ai sensi della legge regionale 30/1988, eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2004, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990.

93. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle controversie originate dall'applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modificazioni e integrazioni, promosse dai proprietari degli immobili compresi nel compendio castellano nei confronti dei soggetti pubblici attuatori delle procedure di intervento ivi previste, nonché alle controversie promosse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge da proprietari di immobili riparati con intervento pubblico delegato ai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17) per motivazioni connesse alla individuazione della situazione proprietaria dell'immobile riparato.

94. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 93 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.340.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

95.

( ABROGATO )

(11)

96.

( ABROGATO )

(12)

97.

( ABROGATO )

(13)

98.

( ABROGATO )

(14)

99. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 140 (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di 140.000 euro per l'anno 2004 limitatamente agli alloggi ivi previsti, ubicati in comuni interamente montani, aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti, classificati disastrati e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state adottate dai Comuni le deliberazioni di assegnazione agli aventi diritto pur non essendo ancora perfezionati i contratti di assegnazione.

100. I termini previsti dal comma 5 dell'articolo 140 della legge regionale 13/1998, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i limiti di finanziamento e le priorità di accoglimento delle domande.

101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2004 a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 138 (tabella D) a carico dell'unità previsionale di base 5.4.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

102. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole <<e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale>> sono sostituite dalle parole <<e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale>>.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Treppo Grande per l'indifferibile messa in sicurezza della viabilità d'interesse intercomunale attraversante il capoluogo, nonché delle aree limitrofe.

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, corredata del progetto dell'intervento e del relativo preventivo di spesa.

105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3743 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare i lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada provinciale (ex statale di Forcella Lavardet) Campolongo-Forcella Lavardet ricadente nei confini amministrativi della regione Veneto, finalizzati ad assicurare la percorribilità turistica del collegamento stradale interregionale tra la strada regionale n. 355 ex statale e la strada statale n. 465 di S. Canciano.

107. Ai fini previsti dal comma 106, per la regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Belluno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stipulata apposita convenzione che definisce l'intervento da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e la compartecipazione finanziaria regionale che non può superare il 50 per cento della spesa.

108. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

109. In accordo con gli obiettivi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni capoluogo di provincia della regione per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana e alla riduzione dell'inquinamento, quali la creazione di rotonde, di reti continue di percorsi pedonali e piste ciclabili, nonché altri interventi di analoghe caratteristiche.

(33)

110. Con regolamento sono fissati i criteri di riparto dei fondi annualmente disponibili per le finalità di cui al comma 109 tra i Comuni ivi indicati. Il decreto di concessione determina le modalità di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000.

111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3.500.000 euro per l'anno 2004 e di 1.500.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento, rispettivamente, per l'anno 2004 al capitolo 3921 e per l'anno 2005 al capitolo 3923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

112. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione invernale da attuarsi sull'intera tratta stradale anche per spese già sostenute dall'Ente gestore.

(30)

113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al comune di Muzzana del Turgnano a sostegno del progetto <<Allargamento dell'incrocio sulla S.S. 353 finalizzato all'innesto della strada di collegamento della nuova zona industriale e della bretella della strada complanare della bassa friulana>>.

115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 è presentata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - Servizio per le infrastrutture e le vie di comunicazione, corredata del progetto preliminare dell'opera e del relativo preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

117. Al fine di permettere la realizzazione di programmi ministeriali di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla S.I.S. s.c.p. a. - Società Isontina Sviluppo - a titolo di cofinanziamento dei succitati programmi.

118. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3863 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

119. Al fine di acquisire elementi utili all'aggiornamento della programmazione prevista dalla normativa regionale nei settori della pianificazione territoriale, della mobilità, delle infrastrutture di trasporto, dei porti e del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di studi, ricerca e analisi alle Università degli studi della regione, ai soggetti qualificati nel settore dei trasporti individuati dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni) e dall'articolo 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), ovvero a soggetti privati, fermo restando per questi ultimi il rispetto della normativa vigente sugli affidamenti.

(4)

120. Per le finalità previste dal comma 119 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

121. A seguito della conclusione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, avviato in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) e al fine di procedere alle conseguenti fasi progettuali e realizzative, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione, in applicazione della normativa vigente, di una società per azioni di trasformazione urbana.

(15)(31)

122. Alla società di trasformazione urbana di cui al comma 121, da costituirsi da parte della Regione, possono partecipare:

a) in relazione alle competenze istituzionali territoriali, la Provincia di Gorizia e i Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'lsonzo, Turriaco, Sagrado, Doberdò del Lago, Fogliano - Redipuglia, Staranzano e San Pier d'lsonzo;

b) in relazione ai compiti statutari correlati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche trasportistiche collegate alla realizzazione del Polo intermodale, la RFI -Rete Ferroviaria Italiana-, la Autovie Venete s.p.a., Autovie Servizi s.p.a., l'Aeroporto FVG s.p.a. e la società titolare della concessione del servizio del TPL dell'Unità di gestione goriziana;

c) i soggetti privati proprietari delle aree interessate qualora le conferiscano consensualmente, in attuazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e relativa circolare ministeriale;

d) altri soggetti privati, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.

123. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla partecipazione azionaria alla società di cui al comma 121 nel limite massimo di 200.000 euro.

124. Le risorse già assegnate dalla normativa vigente al Comune di Ronchi dei Legionari in correlazione al Polo intermodale possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 122.

125. Per le finalità di cui al comma 123 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per provvedere direttamente o mediante affidamento a soggetti qualificati, attraverso le procedure di selezione previste dalla vigente normativa, alla progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.

(20)

127.

( ABROGATO )

(21)

128. Per le finalità di cui al comma 126 è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese esercenti servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia, purché conseguenti a formali affidamenti da parte di soggetto pubblico che abbia imposto i relativi obblighi di servizio.

130. I contributi potranno essere concessi a copertura del disavanzo derivante dai soli maggiori oneri conseguenti all'applicazione degli obblighi di servizio da parte delle imprese affidatarie e i relativi criteri e modalità di concessione ed erogazione saranno definiti con specifico Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 e da notificare all'Unione Europea.

131. Per le finalità di cui al comma 129 è autorizzata la spesa di 630.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3912 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

132. A seguito delle intervenute decisioni assolutorie di giustizia, dalle quali si deriva l'insussistenza di responsabilità in capo alla concessionaria dell'Unità di gestione triestina per la mancata prestazione del servizio nei giorni 2 e 3 gennaio 2001, in quanto l'impedimento posto dalle maestranze assolte è risultato non prevedibile e di fatto dovuto a causa di forza maggiore, nonché a seguito dei positivi accertamenti tecnici dell'Amministrazione provinciale di Trieste in merito a tutto l'esercizio 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Amministrazione provinciale di Trieste l'importo complessivo, IVA compresa, di 290.000 euro, già al netto dei costi di trazione per le giornate del 2 e 3 gennaio 2001, ad integrazione del saldo per l'esercizio 2001.

133. Alla relativa spesa di 290.000 euro si fa fronte con i fondi già impegnati dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto sul capitolo 3977 del bilancio regionale in conto residui dell'esercizio 2001.

134. Le risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia dal comma 11 bis e seguenti dell'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono attribuite alla Provincia di Pordenone che le impiega sulla base di un'intesa tra la Provincia, i Comuni interessati e la Regione.

135. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 134 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

136. In coincidenza con l'entrata della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea, la legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dall'1 maggio 2004.

137. È fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di concessione relativi agli atti deliberativi emessi prima della data di abrogazione prevista dal comma 136, nonché degli ulteriori atti necessari a garantire le provvidenze previste dalla medesima norma regionale alle imprese già concessionarie degli autoservizi internazionali fino alla naturale scadenza delle concessioni in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione mista permanente per l'applicazione dell'Accordo di Udine.

(10)

137 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche, come da ultimo abrogata dal comma 136, per la parte relativa alla concessione di contributi volti ad assicurare lo svolgimento dei servizi marittimi internazionali, continuano ad applicarsi, esclusivamente per le domande già presentate all'Amministrazione regionale, per l'esercizio 2002, secondo i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.

(1)

138. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

Note:

Comma 137 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 9/2004

Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 15/2004

Parole sostituite al comma 56 da art. 14, comma 3, L. R. 15/2004

Parole sostituite al comma 119 da art. 4, comma 31, L. R. 19/2004

Revocata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo da art. 4, comma 9, L.R. 1/2005, con riferimento a quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 4, comma 8, della medesima L.R. 1/2005.

Integrata la disciplina del comma 13 da art. 4, comma 6, L. R. 1/2005

Comma 16 abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005

Comma 22 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 1/2005

Parole aggiunte al comma 30 da art. 4, comma 46, L. R. 1/2005

10  Parole aggiunte al comma 137 da art. 4, comma 172, L. R. 1/2005

11  Comma 95 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005

12  Comma 96 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005

13  Comma 97 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005

14  Comma 98 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 24/2005

15  Integrata la disciplina del comma 121 da art. 11, comma 7, L. R. 30/2005

16  Parole aggiunte al comma 72 da art. 6, comma 88, L. R. 2/2006

17  Comma 84 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

18  Comma 85 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

19  Comma 86 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.

20  Comma 126 sostituito da art. 4, comma 103, L. R. 22/2007

21  Comma 127 abrogato da art. 4, comma 105, L. R. 22/2007

22  Parole aggiunte al comma 40 da art. 5, comma 103, L. R. 30/2007

23  Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

24  Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

25  Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

26  Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

27  Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

28  Integrata la disciplina del comma 30 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2011

29  Integrata la disciplina dei commi 121, 122 e 123 da art. 21, comma 1, lett. i), L.R. 10/2012.

30  Parole aggiunte al comma 112 da art. 5, comma 9, L. R. 27/2012

31  Integrata la disciplina del comma 121 da art. 5, comma 35, L. R. 27/2012

32  Integrata la disciplina del comma 72 da art. 10, comma 91, L. R. 27/2012

33  Integrata la disciplina del comma 109 da art. 10, comma 93, L. R. 27/2012

34  Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

35  Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

36  Comma 41 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 15/2022