Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Avuto riguardo all'articolo 4, n. 12), dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia potestà legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le competenze dello Stato di cui all'
articolo 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare l'identità e l'integrità del territorio regionale, ferma restando l'applicazione della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi.
2. Ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non è corredata dell'attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del Comune del certificato di definizione dell'illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune, equivale al suddetto certificato.