Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2005

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2005
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2005
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 7/2005
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 7/2005
5 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'art. 9 della L.R. 18/2005 la Direzione centrale competente in materia di lavoro continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo, come previsto dall'art. 79, comma 7, L.R. 18/2005.
6 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmante costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34). Cessano pertanto, in capo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, le funzioni transitoriamente esercitate ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, commi 2 e 3, della L.R. 18/2005.