Legge regionale 11 dicembre 2003 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Capo III

Trasformazione delle istituzioni in aziende

Art. 15

(Requisiti per la trasformazione in aziende)

(1)

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;

b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;

c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;

d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.

3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.

4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.

5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018

Art. 16

(Modalità per la trasformazione in aziende)

(1)

1. La trasformazione delle istituzioni in aziende è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018

Art. 17

(Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)

1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.

Art. 18

(Fusione di istituzioni)

1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.