Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Capo V
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
 (Disposizioni comuni)
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.
5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.
Art. 25
 (Abrogazione)
1. L'articolo 11 delle legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è abrogato.