Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Capo IV
 Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato
Art. 19
1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscano a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 20
 (Revisione statutaria)
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Art. 22
 (Altre tipologie di istituzioni)
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.