Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Capo III
 Trasformazione delle istituzioni in aziende
Art. 15
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.
4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.
5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018