Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 8
 (Direttore generale)
1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 178, comma 4, L. R. 17/2010