Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 6
 (Funzioni degli organi)
1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.
5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 178, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 3 quater aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 31, L. R. 12/2018
6 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 16/2021
7 Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 16/2021