Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 3
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.
2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.
4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 15, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 2, L. R. 1/2016
3 Articolo interpretato da art. 22, comma 1, L. R. 31/2018