Art. 24
1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018