2. Gli enti gią equiparati alle istituzioni dall'
articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventł, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalitą giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal
codice civile.