Art. 21
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo č costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalitā stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontā dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalitā istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'
articolo 23 del codice civile.