Art. 17
(Istituzioni che svolgono attivitą indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)
1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attivitą socio-assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attivitą di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalitą ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalitą giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalitą.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.