Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 14 bis
1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 178, comma 7, L. R. 17/2010