Art. 14
(Costituzione di nuove aziende)
1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.
2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore a un terzo del patrimonio e a una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore a un terzo dei componenti dell'organo.
2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno
statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 178, comma 6, L. R. 17/2010