Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 13
1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.
2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 202, L. R. 9/2026 . In via di prima applicazione, il termine decorre dalla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026. La disposizione si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 già commissariate.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 202, L. R. 9/2026 . La disposizione si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 già commissariate.