Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 11
1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
2 Comma 3 sostituito da art. 167, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 8, comma 9, L. R. 16/2021
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.