Art. 10
(Regolamento di contabilità)
1. Con il regolamento di contabilità le aziende recepiscono i principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.
2.
Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:
a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;
b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;
c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
d) i poteri del revisore contabile.
2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 12/2018
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, L. R. 16/2021