Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 178, comma 5, L. R. 17/2010
2 Articolo 14 bis aggiunto da art. 178, comma 7, L. R. 17/2010
3 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 12, comma 24, L. R. 22/2010
4 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
5 Articolo 14 ter aggiunto da art. 168, comma 1, L. R. 6/2021
Capo I
 Disposizioni generali
da Art. 1 ad Art. 2
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.
Art. 2
 (Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2006
Capo II
 Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 3
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.
2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.
4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 15, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 2, L. R. 1/2016
3 Articolo interpretato da art. 22, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 4
1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.
3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali entro centoventi giorni dal suo avvio.
4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l'articolazione della struttura organizzativa. Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 5
 (Organi)
3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
3 Comma 6 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 178, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 178, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 178, comma 2, L. R. 17/2010
7 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 34, L. R. 12/2018
8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12 Comma 2 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13 Comma 2 septies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 6
 (Funzioni degli organi)
1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.
5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 178, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 3 quater aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 31, L. R. 12/2018
6 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 16/2021
7 Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 16/2021
Art. 7
 (Incompatibilità)
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 33/2015
Art. 8
 (Direttore generale)
1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 178, comma 4, L. R. 17/2010
Art. 9
1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 56, L. R. 17/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
4 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
6 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
7 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
8 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 37/2017
11 Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
12 Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
13 Comma 10 quater aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 31/2018
15 Comma 1 bis aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
16 Comma 1 ter aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
17 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 35, lettera a), L. R. 13/2021
18 Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera b), L. R. 13/2021
19 Comma 1 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera c), L. R. 13/2021
20 Comma 10 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera d), L. R. 13/2021 con effetto dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 37, della L.R. 13/2021.
21 Comma 10 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera e), L. R. 13/2021
22 Parole sostituite al comma 10 quater da art. 8, comma 35, lettera f), L. R. 13/2021
23 Parole sostituite al comma 10 bis da art. 8, comma 6, L. R. 16/2021 , con effetto retroattivo dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 7, L.R. 16/2021.
Art. 10
 (Regolamento di contabilità)
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 12/2018
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, L. R. 16/2021
Art. 11
1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
2 Comma 3 sostituito da art. 167, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 8, comma 9, L. R. 16/2021
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 14 bis
1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 178, comma 7, L. R. 17/2010
Capo III
 Trasformazione delle istituzioni in aziende
Art. 15
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.
4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.
5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
Capo IV
 Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato
Art. 19
1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscano a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
Art. 20
 (Revisione statutaria)
2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Art. 22
 (Altre tipologie di istituzioni)
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.
Capo V
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
 (Disposizioni comuni)
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.
5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.
Art. 25
 (Abrogazione)
1. L'articolo 11 delle legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è abrogato.