Art. 13
(Soppressione e liquidazione delle aziende)
1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.
2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attivitą e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attivitą sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino gią convenzionate o associate, per la gestione di uno o pił servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018