Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 61

(Sostituzione dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 130 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, di cui all'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.