Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 6

(Promozione all'estero di comparti produttivi)

(1)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro e devono essere costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nella regione.

3. Le iniziative, singole o coordinate in un programma da concludersi entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda, possono svolgersi sia in regione che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

4. Con successivo regolamento vengono fissati le tipologie d'intervento e le modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande, da presentarsi alla Direzione regionale dell'industria, nonché i criteri di valutazione delle domande stesse.

5. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7692 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione <<Contributi a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi>> e con lo stanziamento complessivo di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera b);

b) in relazione al disposto di cui al comma 6 lo stanziamento del capitolo 7680 del documento tecnico citato è ridotto di complessivi 1.548.000 euro, suddivisi in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. La legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 (Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali), e successive modifiche, è abrogata.

7. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo I della legge regionale 3/1973 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e vengono contribuite ai sensi del presente articolo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.