﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 05 dicembre 2003

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:            <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Capo VIII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi per l'attuazione dei programmi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d'internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da piccole e medie imprese industriali e di servizio, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Iniziative ammesse a contributo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le iniziative ammesse a contributo riguardano partecipazione a fiere ed esposizioni, promozione relativa a tali partecipazioni, consulenze e studi di mercato. Tali iniziative sono esplicitate in apposito regolamento, unitamente alle modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande alla Direzione regionale dell'industria, nonché ai criteri di valutazione delle stesse.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.&gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 2/1992, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7693 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione &lt;&lt;Contributi a piccole e medie imprese industriali e di servizio per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con la lettera a) per complessivi 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si fa fronte mediante storno di pari importo e per i medesimi anni dal capitolo 7681 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.</p></p></body></html>