Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)

1. Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

<<Capo VIII

Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero

Art. 24

(Contributi per l'attuazione dei programmi)

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d'internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da piccole e medie imprese industriali e di servizio, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione.

Art. 25

(Iniziative ammesse a contributo)

1. Le iniziative ammesse a contributo riguardano partecipazione a fiere ed esposizioni, promozione relativa a tali partecipazioni, consulenze e studi di mercato. Tali iniziative sono esplicitate in apposito regolamento, unitamente alle modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande alla Direzione regionale dell'industria, nonché ai criteri di valutazione delle stesse.

Art. 26

(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)

1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.>>.

2. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 2/1992, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7693 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione <<Contributi a piccole e medie imprese industriali e di servizio per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;

b) alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con la lettera a) per complessivi 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si fa fronte mediante storno di pari importo e per i medesimi anni dal capitolo 7681 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.