Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9146 e 9147 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005