Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 11

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

<<2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.>>.