Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 1

(Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente)

(1)(2)

1.

( ABROGATO )

(3)(11)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5.

( ABROGATO )

(7)

6.

( ABROGATO )

(8)

7.

( ABROGATO )

(9)

8.

( ABROGATO )

(10)

9. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7963 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie>> e con lo stanziamento di 1.291.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

b) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7964 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.582.000 euro, suddiviso in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

c) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e iscritta sul capitolo 7811 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

d) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente dall'articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7827 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

10. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane).

11. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e possono venire aggiornate e contribuite secondo quanto disposto dalla presente normativa.

Note:

Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 77 della presente legge.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Comma 1 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 2 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 3 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 4 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 5 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 6 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 7 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

10  Comma 8 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

11  Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.