Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 74, abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Capo I

Interventi urgenti nel settore dell'industria

Art. 1

(Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente)

(1)(2)

1.

( ABROGATO )

(3)(11)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5.

( ABROGATO )

(7)

6.

( ABROGATO )

(8)

7.

( ABROGATO )

(9)

8.

( ABROGATO )

(10)

9. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7963 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie>> e con lo stanziamento di 1.291.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

b) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7964 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.582.000 euro, suddiviso in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

c) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e iscritta sul capitolo 7811 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

d) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente dall'articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7827 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

10. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane).

11. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e possono venire aggiornate e contribuite secondo quanto disposto dalla presente normativa.

Note:

Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 77 della presente legge.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Comma 1 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 2 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 3 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 4 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 5 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 6 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

Comma 7 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

10  Comma 8 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.

11  Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.

Art. 2

(Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)

(1)(2)(3)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente che comprende, fra l'altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia.

3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

5. Con successivo regolamento di attuazione, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinati tipologie di interventi, spese ammissibili, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

6. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

8. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7962 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua>> e con lo stanziamento di 240.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

b) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7965 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

c) in relazione al disposto di cui al comma 7 lo stanziamento del capitolo 7960 del documento tecnico citato è ridotto di 240.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

d) in relazione al disposto di cui al comma 7 è revocata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7961 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Note:

Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 77 della presente legge.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono vigenti a decorrere dal 24 luglio 2006, per effetto della modifica apportata dall'art. 6, comma 60, L.R. 12/2006 all'art. 77 della presente legge.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2003 in materia di organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003 le parole <<a sostenere le spese>> sono sostituite dalle seguenti: <<a contribuire in conto esercizio alle spese>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nella denominazione del capitolo 749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi prima della parola <<spese>> sono inserite le seguenti <<concorso nelle>>.

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)

1. Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

<<Capo VIII

Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero

Art. 24

(Contributi per l'attuazione dei programmi)

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d'internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da piccole e medie imprese industriali e di servizio, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione.

Art. 25

(Iniziative ammesse a contributo)

1. Le iniziative ammesse a contributo riguardano partecipazione a fiere ed esposizioni, promozione relativa a tali partecipazioni, consulenze e studi di mercato. Tali iniziative sono esplicitate in apposito regolamento, unitamente alle modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande alla Direzione regionale dell'industria, nonché ai criteri di valutazione delle stesse.

Art. 26

(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)

1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.>>.

2. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 2/1992, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7693 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione <<Contributi a piccole e medie imprese industriali e di servizio per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;

b) alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con la lettera a) per complessivi 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si fa fronte mediante storno di pari importo e per i medesimi anni dal capitolo 7681 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.

Art. 6

(Promozione all'estero di comparti produttivi)

(1)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro e devono essere costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nella regione.

3. Le iniziative, singole o coordinate in un programma da concludersi entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda, possono svolgersi sia in regione che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

4. Con successivo regolamento vengono fissati le tipologie d'intervento e le modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande, da presentarsi alla Direzione regionale dell'industria, nonché i criteri di valutazione delle domande stesse.

5. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7692 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione <<Contributi a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi>> e con lo stanziamento complessivo di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera b);

b) in relazione al disposto di cui al comma 6 lo stanziamento del capitolo 7680 del documento tecnico citato è ridotto di complessivi 1.548.000 euro, suddivisi in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. La legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 (Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali), e successive modifiche, è abrogata.

7. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo I della legge regionale 3/1973 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e vengono contribuite ai sensi del presente articolo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Art. 7

(Fondo di garanzia con contabilità separata)

1. I Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono autorizzati ad utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dall'Amministrazione regionale fino alla cifra di 800.000 euro, in un periodo di cinque anni, effettuando annualmente un singolo prelievo da comunicare all'Amministrazione regionale, per avviare la costituzione di un fondo di garanzia con contabilità separata, che può essere implementato con apporti di terzi, gestito con le modalità previste dalla <<Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie>> (2000/C/71/07).

2. Le condizioni che devono ricorrere affinché tale regime non costituisca aiuto di Stato vengono fissate in apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi <<fondi rischi>>, con riferimento all'ambito territoriale dell'intera regione senza alcun vincolo di natura provinciale per ogni singolo Consorzio.

4. Il vincolo dell'utilizzo dei fondi in ambito regionale, di cui al comma 3, permane anche nel caso in cui i Consorzi dovessero per qualsiasi modalità collegarsi con altri organismi di garanzia extra regionali.

5. Gli oneri derivanti dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7809 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 4/2005

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005

Art. 10

(Abrogazione)

1. Il comma 26 dell'articolo 8 (Interventi nei settori economici) della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è abrogato.

Capo II

Interventi urgenti nel settore dell'artigianato

Art. 11

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

<<2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.>>.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 15

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 16

(Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)

1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

2. La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

3. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole <<artigianato artistico>> sono inserite le seguenti: <<, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 60, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8703 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Art. 18

(Modifica all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.>>.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane), che non hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 77, comma 13, della legge regionale 12/2002, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Interventi urgenti nel settore della cooperazione( ABROGATO )

Art. 20

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Capo IV

Interventi urgenti nel settore del commercio

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 29

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 30

(Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9146 e 9147 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 34

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 38

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 39

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 41

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 43

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 45

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 18/2004

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 46

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 14/2003 in materia di rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli -Venezia Giulia SpA)

1. Al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) le parole <<sono destinate all'erogazione>> sono sostituite dalle parole <<sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'erogazione>>.

2. I commi 40 e 41 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2003 sono abrogati, intendendosi corrispondentemente revocate l'autorizzazione di spesa disposta a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente l'iscrizione dell'entrata a carico dell'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 1312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono rispettivamente ridotti di pari importo.

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 48

(Abrogazioni)

1. L'articolo 34 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 116 (Norme integrative della legge regionale 41/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V

Interventi urgenti nel settore del turismo

Art. 49

(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))

(3)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.

(1)(2)(4)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9258 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 103, L. R. 1/2007

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Comma 1 sostituito da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Art. 50

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 51

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005

Art. 52

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 53

(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)(2)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole <<l'insediamento e il funzionamento>> con le parole <<l'insediamento, il funzionamento e l'attività>>.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 3, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 54

(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 971 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 55

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 56

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 57

(Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le <<case ed appartamenti per vacanze,>> come definite all'articolo 83 del capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2005.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Art. 61

(Sostituzione dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 130 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, di cui all'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 62

(Modifica all'articolo 136 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 136 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

Art. 64

(Modifica all'articolo 145 della legge regionale 2/2002)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 145 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

Art. 65

(Modifica all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Art. 66

(Modifica all'articolo 150 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67

(Modifica all'allegato <<A>> della legge regionale 2/2002)

1. All'allegato <<A>> della legge regionale 2/2002, punto 2., <<Dotazioni, impianti e attrezzature>>, al punto 2.062, dopo le parole (escluso il piano terreno) sono inserite le seguenti: <<se tecnicamente realizzabile>>.

Art. 68

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2003)

1. Il comma 17 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.

Art. 69

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 44/1985)

1. L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)

1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera.

2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;

c) mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;

d) mq. 3 per il bagno.

3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto nella camera;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;

c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;

d) mq. 3 per il bagno.>>.

Art. 70

(Sostituzione dell'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985, come inserito dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 bis

(Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)

1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentito aggiungere esclusivamente a richiesta documentata del cliente un posto letto temporaneo in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.

2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.>>.

Art. 71

(Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985 è inserito il seguente:

<<Art. 8 ter

(Capacità ricettiva)

1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.>>.

Art. 72

(Strutture ricettive a carattere sociale)

1. I parametri dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985 possono essere ridotti del 50 per cento limitatamente alla superficie utile fissata per le stanze da letto delle strutture ricettive a carattere sociale.

Capo VI

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 73

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

(1)(2)

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.

(3)

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 4/2005

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 2, L. R. 4/2005

Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 4/2005

Capo VII

Interventi urgenti per l'attivazione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro

Art. 74

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Partizione di cui fa parte l'art. 74, abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

Capo VIII

Interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi

Art. 76

(Tipologie d'intervento)

1. L'Amministrazione regionale interviene a favore delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi di garanzia fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese di cui al comma 1, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing relativi ad interventi connessi al ripristino e sviluppo delle proprie attività.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono in via straordinaria, anche tenuto presente quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), in tema di controgaranzie, raggiungere il 90 per cento della garanzia richiesta.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato Fondo, somme da destinare alla concessione di finanziamenti alle imprese artigiane di cui al comma 1, per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati.

(1)

5. Tali somme costituiscono una gestione separata nell'ambito del Fondo e sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale.

6. I rientri dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 4 confluiscono nella dotazione del Fondo.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è stipulato apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 48 della legge regionale 12/2002.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV della legge regionale 12/2002.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), stipulati da parte delle imprese di cui al comma 1, per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

10. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per i fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36) e il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia per i fondi di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, sono autorizzati a utilizzare detti fondi per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui al comma 1 per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

11. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 9 e 10 sono disposti a favore di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2004.

12. Gli interventi di cui ai commi 3, 9 e 10 sono attuati secondo la regola <<de minimis>> di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

13. Con uno o più regolamenti di esecuzione sono stabiliti le modalità e i criteri relativi ai contributi di cui ai commi 4, 9 e 10.

14. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7813 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Finanziamenti ai Consorzi Garanzia Fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie alle imprese dei settori medesimi danneggiate da eventi calamitosi, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing per il ripristino e sviluppo delle proprie attività>> e con lo stanziamento di 450.000 euro per l'anno 2003.

15. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1372 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali - gestione separata per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati da eventi calamitosi>> e con lo stanziamento di 850.000 euro per l'anno 2003.

16. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7814 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributi in conto capitale attualizzati alle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, danneggiate da eventi calamitosi a copertura della quota interessi dei mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) per interventi di ripristino e sviluppo>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2003.

17. Agli oneri per complessivi 1.500.000 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 14, 15 e 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 <<Oneri per spese impreviste>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2003.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, fanno carico all'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9321, 9322, 9328 e 9329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, fanno carico all'unità previsionale di base 14.5.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9311 e 9320 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Per le finalità previste dal comma 10 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, è autorizzata la spesa di 234.721,32 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9340 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio e del terziario - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, delle relative pertinenze e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività - fondi statali>> e con lo stanziamento di 234.721,32 euro per l'anno 2003.

21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2003.

Note:

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 71, L. R. 24/2009

Capo IX

Disposizione finale

Art. 77

(Sospensioni degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)

1. Gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 1, notificate alla Commissione dell'Unione europea unitamente ai relativi schemi di regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato) sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 60, L. R. 12/2006