Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Capo V
 Interventi urgenti nel settore del turismo
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 53
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole <<l'insediamento e il funzionamento>> con le parole <<l'insediamento, il funzionamento e l'attività>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 3, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 54
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 971 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 57
 (Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)
1. Le <<case ed appartamenti per vacanze,>> come definite all'articolo 83 del capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2005.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
Art. 61
1.
L'articolo 130 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 130
 (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, di cui all'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 65
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Art. 67
1. All'allegato <<A>> della legge regionale 2/2002, punto 2., <<Dotazioni, impianti e attrezzature>>, al punto 2.062, dopo le parole (escluso il piano terreno) sono inserite le seguenti: <<se tecnicamente realizzabile>>.
Art. 69
1.
L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:

Art. 72
 (Strutture ricettive a carattere sociale)
1. I parametri dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985 possono essere ridotti del 50 per cento limitatamente alla superficie utile fissata per le stanze da letto delle strutture ricettive a carattere sociale.