Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 73
 (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)
2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 4/2005
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 2, L. R. 4/2005
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 4/2005