<<Art. 8
(Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)
2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;
c) mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.
3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:a) mq. 8 per un posto letto nella camera;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.>>.