Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 67
1. All'allegato <<A>> della legge regionale 2/2002, punto 2., <<Dotazioni, impianti e attrezzature>>, al punto 2.062, dopo le parole (escluso il piano terreno) sono inserite le seguenti: <<se tecnicamente realizzabile>>.