Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 53
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole <<l'insediamento e il funzionamento>> con le parole <<l'insediamento, il funzionamento e l'attività>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 3, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.