(Sospensioni degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 1, notificate alla Commissione dell'Unione europea unitamente ai relativi schemi di regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato) sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.