Art. 6
(Documentazione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definite le modalità per la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta, in base alla tipologia di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, la domanda deve contenere, per quanto applicabili, gli elementi descritti al punto 3 dell'allegato XIV del
decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 26, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.