Art. 8
(Rilascio del nulla osta)
1. Il Direttore regionale competente in materia di salute, visto il parere della commissione tecnica, provvede al rilascio o al diniego del nulla osta, entro venti giorni dalla data di ricevimento del parere medesimo, e dispone l'invio di copia dello stesso atto all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo le modalitą di cui all'allegato XIV del
decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.
2. Il nulla osta prevede l'obbligo della presentazione di relazioni sulla gestione radioprotezionistica dell'attivitą, secondo modalitą definite con regolamento regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.