Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata dal CIPE con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nel limite delle somme effettivamente trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli interventi previsti dall'accordo di programma sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l'anno 2003 con l'articolo 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. I due limiti d'impegno ventennali di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990), e all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono assegnati in unica soluzione, per l'annualità 2004 e per quelle successive, a ciascun Comprensorio montano nella misura dell'ammontare delle annualità concesse, nell'anno 2003 e per il medesimo titolo, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti.
4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle Province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l'ammontare dell'annualità attribuita nell'anno 2003 alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.
6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.
9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'edificio <<ex eliporto>> da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 17, comma 11, L. R. 17/2004
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 61, L. R. 1/2005