Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 497.129.046,86 euro - iscritto tra le entrante nel bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e nel bilancio per l'anno 2003, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2002, nell'importo di 603.050.752,59 euro, con una differenza in aumento di 105.921.705,73 euro, di cui 97.622.779,97 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) articolo 2, comma 11 - tabella B - capitolo 1600 - 1.033.628,93 euro;
b) articolo 3, comma 2 - capitolo 4306 - 3.554.814,41 euro;
c) articolo 3, comma 18 - tabella C - capitolo 4355 limitatamente a 15 milioni di euro; capitolo 4860 - 2.050.000 euro;
d) articolo 4, comma 1 - capitolo 2259 - 4.824.001,50 euro;
e) articolo 4, comma 12 - capitolo 3294 - 287.332,33 euro;
f) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - 3.605.973,97 euro;
g) articolo 4, comma 16 - capitolo 9500 - 669.171,70 euro;
h) articolo 4, comma 24 - tabella D - capitolo 3308 - 785.786,82 euro;
i) articolo 6, comma 46 - tabella F - capitolo 5930 - 793.779,43 euro;
j) articolo 7, comma 22 - tabella G - capitolo 9660 - 62.144.717,73 euro; capitolo 6000 - 157.619,28 euro; capitolo 7520 - 2.715.953,87 euro.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.